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20/03/24, 21:41                              .associazioni.comune.carpi.mo.it/carping/Statuto 2020.htm 1/8

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                                  STATUTO Dell’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

                                                         CARPING CLUB CARPI – A.P.S.

                                           

 ART.1. DENOMINAZIONE –SEDE- DURATA

E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d’ora in avanti “Codice del TerzoSettore”, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione “CARPING CLUBCARPI – APS” con sede a Carpi (MO).Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statuaria se avviene all'interno dello stessoComune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previadeliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasitrasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sededell'Associazione.Il patrimonio dell’associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunquedenominate e' utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento difinalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunquedenominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degliorgani sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapportoassociativoLa durata dell'Associazione è illimitata.L’Associazione potrà aderire alle Confederazioni o Associazioni Nazionali del settorecamping/turismo/cultura, che in base agli scopi sociali siano rappresentative, obbligandosi a rispettare econdividere lo statuto e i regolamenti a livello nazionale, regionale e provinciale nonché ad adottarneeventualmente la relativa tessera nazionale associativa per tutti i propri soci.Con delibera del Consiglio Direttivo potrà chiedere l’iscrizione negli albi istituiti da enti pubblici.

ART.2 SCOPI E ATTIVITA’

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delleseguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato deipropri associati L’Associazione inoltre è apartitica, ha carattere volontario e democratico e l’attività svoltasarà espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.Intende valorizzare l’associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale rivolto aivalori della solidarietà e dell’altruismo ed opera per fini sociali, solidaristici, e ricreativi per unmiglioramento della qualità della vita dell’individuo e quindi della collettività e dell’ambiente, svolgendoattività nel settore del campeggio in senso latoAi sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione svolge attività di interesse generale neiseguenti settori:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica delvolontariato e delle attività di interesse generale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

In particolare, l’Associazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, si propone di:

a) Riunire tutti gli appassionati del turismo itinerante, campeggio, tende, caravan, autocaravan, natanti,ecc.… per una reciproca conoscenza e frequentazione, e per la condivisione dei progetti turistici eculturali;

b) Svolgere attività finalizzate alla tutela e sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturaliattraverso la promozione, fra i campeggiatori, di un turismo responsabile ed ecologico e sostenibile;

c) Gestire in convenzione con gli enti pubblici, le aree di sosta e strutture per campeggiatori;

d) Collaborare con gli enti di protezione civile;

e) Svolgere qualsiasi altra attività connessa a quelle istituzionali per il raggiungimento dello scopo sociale.Per la realizzazione dei propri scopi, come sopra definiti, e nell’intento di operare per la realizzazione diinteressi a valenza collettiva, l’Associazione si attiverà mediante:

a) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o privateper la promozione e l'esercizio delle sue attività.

b) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalitànon a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

c) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondid) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativie finanziarne le attività.L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelledi interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presentestatuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberatedal proprio Consiglio Direttivo.Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestatein forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso diparticolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associatinei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma dirapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui ilvolontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontari.

ART.3 CRITERI DI AMMISSIONE ED ECLUSIONE DEI SOCI.

Il numero dei soci è illimitato.L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni diqualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.Possono essere soci le persone fisiche o enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguitidall’Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioniadottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degliinteressati al Consiglio DirettivoSulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono esseremotivate e sono impugnabili di fronte all’assemblea dei soci.Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avrannoversato la quota associativa.Possono presentare domanda di ammissione solo i soggetti maggiorenni.In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dallegale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:a) mancato versamento della quota associativa per un anno.b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebitiche allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

ART. 4 DOVERI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

a) All’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagliOrgani Sociali.

b) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione

c) Al pagamento della quota associativa così come stabilita dal Consiglio Direttivo

I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associativeI soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietàdell'Associazione.

ART.5 PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivitàeconomiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria ecomunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste,sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci nédurante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzatoper lo svolgimento dell'attività statuaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,solidaristiche e di utilità socialeL'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31Dicembre di ogni anno.L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ognianno.Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusuradell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria estrumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall’associazione ai sensi dell’art. 6 del Codice delTerzo Settore

ART. 6. ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei soci

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Presidente

d) l’Organo di controllo (organo eventuale al verificarsi dei presupposti di legge).

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essererimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

ART.7 ASSEMBLEA

L’assemblea dei soci è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.Ogni associato dispone di un solo voto.Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio con delega scritta per un massimo didue deleghe per associato.L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. Essa indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inparticolare:

· Approvare il bilancio o rendiconto;

· Procedere alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi sociali;

· Nominare e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

· Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni diresponsabilità nei loro confronti;

· Delibera sull’esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;· Approva o modifica eventuali regolamenti interni;

· Discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dal ConsiglioDirettivo;

· Deliberare sulle modifiche statutarie;

· Deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo, latrasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;

· Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla suacompetenza;

· Deliberare su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno,per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo oun decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimentodell'Associazione e sull’eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazioneL'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, insua assenza, dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo elettodai presenti.Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica,almeno 20 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario dellaprima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea.In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmentevalide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentataalmeno la metà dei soci.In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea èvalidamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza deipresenti.Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevoledella metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degliassociati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire unaterza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazionein merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentatipurché adottata all'unanimità.Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevoledi almeno tre quarti degli associati

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almenotre quarti degli associatiDeve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri scelti tra gliassociati. I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili.Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente, Vicepresidente, il Tesoriere e nomina un Segretario.Il Consiglio Direttivo è convocato gni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice – Presidente, lo ritengaopportuno o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 giorni primadella riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultanopresenti tutti i consiglieri.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.Compiti del Consiglio Direttivo sono:

Nominare al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente ed eventualmente altre cariche;

Eseguire le delibere dell’assemblea dei soci nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e dairegolamenti interni;

· Deliberare proposte di modifica dello statuto;

· Amministrare il patrimonio;

· Deliberare sull’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previoparere del Presidente;

· Deliberare i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione ed in generale tutti gliatti che comportino variazioni al patrimonio;

· Predisporre il rendiconto annuale consuntivo ed eventualmente quello preventivo da sottoporreall’approvazione dell’Assemblea dei soci;

· Deliberare sull’ammissione di nuovi soci o sull’esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicaticontrari all’interesse dell’associazione;

· Deliberare sulla richiesta di iscrizione in specifici albi di settore o a nuove associazioni nazionali ofederazioni nazionali;

· Stilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;

· Stabilire d’anno in anno l’importo delle quote associative e i programmi di attività da sottoporreall’approvazione dell’assemblea;

· Tenere rapporti con gli Enti Pubblici e con terzi privati di particolare rilevanza;

· Deliberare su ogni altra questione che non sia riservata alla competenza di altri organi;Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membried il voto favorevole della maggioranza degli interventi.Delle deliberazioni prese sarà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.10 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assembleadei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In casodi sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro piùanziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume ipoteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo ègenerale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registrounico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 11 ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono esserescelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, ipredetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi dicorretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sulsuo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominatoun soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisorelegale iscritto nell’apposito registro. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggiodell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilanciosociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti delmonitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamentodelle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora non siano raggiunti i requisiti dimensionali di legge per l’obbligatorietà dell’organo di controllol’associazione potrà nominare in qualità di revisori contabili tre suoi associati con compiti di controllosulla regolarità amministrativa e gestionale dell’associazione.

Art. 12 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO1.

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parerepositivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, esalva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale,nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 13 RINVIO E CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e adaltre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso dellapropria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei datipersonali.Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima diqualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismoautorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 14 REGISTRAZIONE ED ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore.Si considera inoltre esente dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82 comma 3 del Codice del TerzoSettore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

 

Data e luogo_____05/07/2020___________

Il Presidente ____Balboni Mauro__

_Il Segretario ____Ciavarella Paolo______

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Regole Carping Club Carpi

Sotto la tettoia e nei box non si può allacciare l'energia elettrica, salvo che in casi che il mezzo non partao per manutenzioni, in questi casi è obbligatorio la presenza del proprietario, altra possibilità per allacciare l'energia elettrica è qundo il club è aperto, (nelle piazzole predisposte), per turno sempre all'aperto, finito il turno deve essere scollegata.

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I Soci si devono impegnare a staccre l'interrutore generale della batteria di servizio, di chiudere le bombole del gas e mettere in posizioni adeguate dei prodotti anti topo.questo è molto importante essendo che il NS. Club si trova in aperta campagna.

 

-Lista di attesa ai box o tettoia si da la priorità ai mezzi interni al Club.

Contributo per i bimbi ai pranzi e cene. I bimbi di età inferiore ai 10 anni sono esonerati dal pagamento.

Contributo per nolleggio sala.

 I soci con amici e parenti potranno noleggiare la "Sala piccola o grande"IL Socio sarà il dietto responsabile dei propri ospiti e del club.

Parenti e amici ospitati debbono essere registrati come soci.

Saranno esonerati dal contributo coloro che ne usulfruiranno per attività di volontariato o promozione sociale.

Si applica di regolamento un contributo di € 50,00 per sala grande o piccola. Lasciare le sale pulite e in ordine.Gli altri locali, vengono solo utilizzate per eventi sociale e utilizzate dal personale addetto.

La sala piccola se viene utilizzata per poche ore oltre orario di chiusura, viene chiesto un contributo di € 1,00ogni persona, nel periodo invernale.

Obbligo: di presentarsi al momento dell'ingresso al socio di turno.

Il Socio che esce con il proprio mezzo è obbligato effettuare la registrazione in Uscita ed Entrata. per qualsiasi periodo di tempo.

Divieto di girare all'interno del Club. Il mezzo in circolazione all'interno del rimessaggio deve in possessodi copertura Assicurativa. E' Vietato circolare all'interno del Club solo per mettere in moto il mezzoo far girare le ruote.

Piccoli incidenti di varira natura ( fanalini rotti, paraurti segnati ecc.ecc.) causati nello spostare i mezzidei Soci all'interno del Club: Nel momento in cui i mezzi dovranno essere spostati, saranno interpellati a farlo i rispettivi proprietari. In caso di impossibilità o assenza del proprietario gli addetti al rimessaggio provvederanno allo spostamento del mezzo. In questo caso non si ritiene responsabiledi eventuali danni arrecati ai mezzi durante le manovre.

Regole rimessagio. Si comunica al Socio che rinucia al Box , viene restituita metà della quota versata: " Confermando la regola" che chi rinuncia al rimessaggio entro il 31 Dicembre del c.a. (per C.A. si intende il periodo che va dal 01/09 al 31/12) gli verrà rimborsato metà della quota versata del rimessaggio.

Smaltimento rifiuti.

I Soci sono invitati a portatre via i rifiuti prodotti dopo una cena o pranzo.

Regolamento del volontariato per i lavori di manutenzione e pulizia del Club. La regola deliberata dal Cosiglio in data 14/07/2015 e dall'Assemblea dei Soci del 17/03/2024 cita: Ogni Socio è tenuto a contribuire alla gestione del Club, con un minimo di 20 ore annue di volontariato. In caso contrario dovrà versare un contributo di € 50,00.

Ogni socio provvisto di chiavi è tenuto a contribure alla gestione del Club con ulteriori 20 ore annue di volontariato.

Regole Carping Club CarpiIn caso contrario dovrà riconsegnare le chiavi.

Conclusi gli interventi il Presidente d' Assemblea pone ai voti la proposta discussa.L'Assemblea con voto a maggioranza delibera la spra citata regola dell' ART.24 del Club modificandone la formula in maniera che il Socio non abbia obblighi in merito, ma diventi un cotributo volontario del proprio tempo libero.IL Consiglio delibera l' ART. 13 del Club che: "Gli animali, di qualsiasi taglia, possono essere accedere solo nell'area all'aperto del Club con guinzaglio. I proprietari, hanno l'obbligo di raggogliere le deiezioni prodotte dagli stessi"( giaà deliberato il 16/03/2008)Si comunica a Tutti i Soci, chi cambia il mezzo, ed è costretto a cambiare il Box per le misure non gli sarà garantito il posto al coperto.Il box non può essere subaffittato a nessun Socio anche per un breve periodo

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                 Ruolo                            Cognome Nome

            Presidente                       Poletti Ovidio
Vice presidente segretario      Barbieri Omar
            Consigliere                       Di Grazia Nicola
            Consigliere                       Paolucci Massimo
            Consigliere                       Pellicciari Marco
            Consigliere                       Maioli Francesco
            Consigliere                       D'Alterio Domenico
            Consigliere                       Bulgarelli Davide
            Consigliere                       Fontanarosa Gerardo
            Consigliere                       Pergetti Felice
            Consigliere                       Barbi Giulio

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